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Latte e prodotti Caseari: dal 1 gennaio 2017 sarà obbligatorio indicare il paese d’origine.

Il 20 ottobre 2016, il Ministero delle politiche agricole e forestali  e il Ministero dello sviluppo economico, hanno emanato un nuovo decreto, concernente l’indicazione obbligatoria  del Paese d’origine sulle confezioni di  prodotti come il latte e tutti i suoi derivati, tra cui burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini. Tale decreto è stato varato al fine di adeguarsi al regolamento dell’Unione Europea n. 1169/2011, relativo alla fornitura di adeguate informazioni sui prodotti alimentari ai potenziali acquirenti.

La nuova normativa, che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2017, ha l’importante obiettivo di tutelare maggiormente i consumatori e valorizzare maggiormente la qualità e la trasparenza di tutta la filiera lattiero-casearia italiana. Con questo provvedimento, infatti,  si mette finalmente fine all’inganno del falso Made in Italy, dando  ai consumatori gli strumenti appropriati al fine di prendere scelte più consapevoli riguardo a cosa acquistare e cosa mangiare. La nuova normativa, rappresenta una grande opportunità anche per i produttori, dal momento che mira a fornire nuovi mezzi a tutela della loro competitività.

Al fine di rendere più comprensibili quali siano i vincoli da rispettare per adeguarsi alla nuova legge, riportiamo un breve riepilogo dei punti salienti trattati dal decreto:

  • Le aziende produttrici, dovranno indicare sull’etichetta il paese di mungitura per tutti i tipi di latte (vaccino, bufalino, ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale).
  • L’altra informazione indispensabile per adeguarsi alla normativa, sarà l’indicazione del paese di trasformazione del prodotto.
  • Qualora il paese di provenienza della materia prima e quello di lavorazione coincidano, sarà sufficiente apporre un’unica  dicitura es. “origine del latte: nome del paese”
  • Nel caso in cui invece i due processi avvengano in Paesi differenti appartenenti all’Unione Europea, l’obbligo di legge potrà essere assolto attraverso le seguenti diciture: “miscela di latte di Paesi UE” per quanto concerne la mungitura e “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per quanto riguarda il processo di trasformazione del prodotto. Qualora ci si riferisca a processi che avvengono nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea, basterà  riportare le seguenti diciture: “miscela di latte di Paesi non UE” e “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE”.
  • I prodotti alimentari, che siano stati immessi sul mercato ed etichettati prima dell’entrata in vigore del provvedimento, potranno essere commercializzati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per concludere, possiamo affermare, che l’entrata in vigore del decreto, oltre a tutelare maggiormente tutte le parti in causa, mira soprattutto a salvaguardare la qualità di prodotti alimentari che rappresentano le punte di diamante del Made in Italy e dovrebbe avere anche l’importante conseguenza di creare nuovi posti di lavoro.