Moduli fotovoltaici irregolari, ecco l’emendamento per la sanatoria
Arriva con la “Manovrina” l’emendamento sulla questione delle sanzioni agli impianti fotovoltaici con certificazioni irregolari.
Il provvedimento riguarda gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW che hanno beneficiato di premi incentivanti del 4° e 5° conto energia.
Questi, pur se realizzati con moduli fotovoltaici di provenienza certificata UE, a seguito di accertamenti da parte del Gestore dei Servizi Energetici, sono stati sanzionati per la non conformità dei moduli alle dichiarazioni e certificazioni rese.
L’urgenza della norma discenderebbe dalla numerosità dei contenziosi sul tema, stimati in qualche centinaia.
E’ il caso molti operatori, truffati dalle ditte venditrici, che si sono visti revocare l’incentivo con l’obbligo di restituire gli importi percepiti al Gse, oltre all’obbligo di rispondere per dati non veritieri, documenti falsi, mendaci o contraffatti
Così il nuovo emendamento interviene sull’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevendendo un taglio del 20% sulla tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici superiori a 3 kW per i quali “sia stata riscontrata l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento”.
Sulla questione si è espressa di recente anche la Corte Costituzionale, alla quale si era rivolto il Consiglio di Stato a seguito di sette ricorsi di altrettante aziende del fotovoltaico.
“Le norme del decreto legislativo 28/2011 che prevedono sanzioni non modulate in base alle violazioni commesse nel singolo caso, ad esempio la sospensione totale della tariffa incentivante per irregolarità nelle certificazioni dei moduli, sono illegittime in quanto non rispettano il principio di proporzionalità…”
Infine, un ulteriore subemendamento dispone che tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l’accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell’impianto, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro.