Produzione e commercio vino: nuova disciplina a tutela di un patrimonio nazionale
Novità nel settore della produzione e del commercio del vino italiano; tra pochi giorni in vigore la nuova disciplina per la tutela di un patrimonio culturale nazionale.
“Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.”
Sono queste le importanti premesse espresse nell’articolo 1 della nuova Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino che entrerà in vigore il 12 gennaio.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302/2016, la legge 12 dicembre 2016 n. 238, stabilisce una nuova serie di tutele, oneri e divieti per i produttori e i proprietari delle cantine italiane.
Gli stabilimenti enologici, ovvero quei locali destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, avranno l’obbligo di inviare la planimetria dei locali all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Dogane. La planimetrie, accuratamente redatte, dovranno specificare chiaramente l’ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri, e, per ognuno di questi, sarà necessario indicarne il relativo codice alfanumerico identificativo.
Resta consentito, senza obbligo di comunicazione, lo spostamento dei recipienti nell’ambito dello stesso fabbricato
Il periodo entro il quale sarà possibile effettuare la raccolta delle uve ed completare i processi di fermentazione e di rifermentazione dei prodotti vitivinicoli è stabilito dal primo agosto al 31 dicembre di ogni anno. Nei casi in cui le condizioni climatiche lo richiedano, ai sensi della vigente normativa dell’unione Europea, ogni regione potrà autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.
Il Capo 1 del titolo III, regolamenta la tutela delle denominazione d’origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali.
A tal proposito viene specificato che le zone di produzione dei vini che presentano denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio specificato dalla denominazione d’origine stessa, anche territori confinanti. Questa condizione può essere però applicata solo se sussistono simili condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano esercitate le stesse tecniche colturali e i vini prodotti abbiano identiche caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
La legge stabilisce inoltre un elenco di sostanze vietate all’interno degli stabilimenti enologici e ai locali a questi connessi. Le principali sostanze vietate sono:
- acquavite, alcol e altre bevande alcoliche;
- zuccheri in quantitativi superiori a 10 kg;
- sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca;
- qualsiasi altra sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, come aromi, additivi e coloranti,
- vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione;
- mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all’8 per cento in volume.
Per le produzioni di vino biologico, infine, il testo di riferimento resta sempre il regolamento n. 834/2007 emanato dal Consiglio dell’Unione Europea.
Attraverso un comunicato stampa diffuso dal Ministero delle politiche agricole, il Ministro Martina ha commentato “Un’operazione di semplificazione che era attesa da anni e che consente di tagliare burocrazia, migliorare il sistema dei controlli, dare informazioni più trasparenti ai consumatori. Col Testo unico possiamo contribuire a rafforzare la crescita di un settore che già oggi vale più di 14 miliardi di euro e con un export che supera i 5,5 miliardi”.
Fonti: Mipaaf, Sole 24 Ore